Condizione necessaria e sufficiente per poter avviare il procedimento di esecuzione forzata è quella di disporre di un titolo esecutivo.
Sono titolo esecutivi:
le sentenze;
i provvedimenti giurisdizionali cui la legge riconosce la medesima efficacia della sentenza, ad esempio: DECRETO INGIUNTIVO, ORDINANZA PER LA CONVALIDA DI SFRATTO o LICENZA, PROVVEDIMENTI PROVVISORI ED URGENTI EMESSI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE PERSONALE o DIVORZIO;
le scritture private autenticate, in relazione alle obbligazioni relative a somme di denaro;
le cambiali
i titoli di credito
gli altri atti cui la legge riconosce la medesima efficacia dei titoli di credito;
atti ricevuti da notaio od altro pubblico ufficiale.
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