COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
CHE COS’E’ E A COSA SERVE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
Chiunque abbia subito un danno derivato dall’azione criminosa dell’imputato, può chiedere in sede penale, il risarcimento danni all’imputato e/o al responsabile civile (art. 74 c.p.p.). In pratica, alla possibilità di chiedere la propria tutela per i danni subiti in sede civile, vi è la possibilità di pretendere il risarcimento danni direttamente nel processo penale appunto tramite la costituzione di parte civile.
LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
Per la costituzione di parte civile nel processo penale è indispensabile la presenza del difensore il quale dev’essere munito di apposita procura speciale. La costituzione di parte civile è, inoltre, soggetta a rigide regole (si ricorda che, ad esempio, a pena di inammissibilità ex art. 78 c.p.p., deve contenere: le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante, le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, la sottoscrizione del difensore) ed è, pertanto, necessaria una quanto mai attenta redazione dell’atto.
L’Avv. Martino Spimpolo si propone, pertanto, come difensore e procuratore speciale per la tutela del proprio assistito parte offesa e/o danneggiata in ambito penale per la redazione della costituzione di parte civile e la conquenziale e necessaria assistenza nell’intero procedimento penale.
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