Ambiti di competenza

separazione LA COMPRAVENDITA

La compravendita è il contratto con cui una parte trasferisce ad un’altra la proprietà di una cosa mobile od immobile ovvero di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Elementi essenziali del contratto sono quindi la cosa da trasferire ed il prezzo.

Quanto al bene oggetto di compravendita, può trattarsi anche di cosa futura o non di proprietà del venditore al momento della conclusione del contratto; in questi casi, tuttavia, se la cosa non viene ad esistenza, salva pattuizione contraria, il contratto è nullo. Se il venditore non ne è proprietario il medesimo si obbliga a procurare l’acquisto della cosa al compratore.
Quanto al prezzo, le parti possono convenire che la sua determinazione sia rimessa ad un terzo ovvero che sia riferito a parametri in uso nella pratica.

Mentre l’unico obbligo dell’acquirente è quello di pagare il prezzo nel luogo e tempo e con le modalità convenuti, il venditore è obbligato a consegnare a cosa ed a garantire l’altra parte dall’evizione (sottrazione del bene all’acquirente in seguito al riconoscimento di diritti sul medesimo in capo a terzi) e dai vizi della cosa. Tali garanzie possono essere escluse con espressa clausola contrattuale, salva la mala fede del venditore.

Da queste brevi premesse appare chiara la vastità e peculiarità delle problematiche afferenti il contratto di compravendita, soprattutto considerato il suo frequente utilizzo nella pratica di tutti i giorni e la varietà di contenuti che esso può in concreto assumere.
Quanto in particolare al contratto di COMPRAVENDITA DI BENI DI CONSUMO si rinvia alla trattazione dei CONTRATTI DEL CONSUMATORE.

Di seguito si indicano brevemente i rimedi posti dall’ordinamento per la tutela delle parti del contratto di compravendita, sottolineando che si tratta di cenni appunto generali che non possono sostituire una CONSULENZA, e soprattutto nella materia in questione hanno valore meramente indicativo:

Azioni a tutela dell’acquirente: oltre alle azioni di NULLITA’, ANNULLAMENTO, RESCISSIONE, RISOLUZIONE, per le quali si rimanda alla trattazione dei contratti in generale, l’acquirente insoddisfatto potrà agire:
– in caso evizione, se già subita, chiedendo la restituzione del prezzo, il rimborso delle spese sostenute ed il risarcimento del danno. Se si tratta invece di evizione solo minacciata chiedendo la sospensione del pagamento;
– in caso di vizi nel bene compravenduto chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo (azione redibitoria) ovvero la riduzione del prezzo (azione estimatoria) oltre, in ogni caso, al risarcimento dei danni subiti;
Azioni a tutela del venditore: il venditore che rimanga insoddisfatto nel suo diritto a ricevere il prezzo nei termini convenuti potrà agire sempre con le azioni di NULLITA’, ANNULLAMENTO, RESCISSIONE, RISOLUZIONE per le quali si rimanda alla trattazione dei contratti in generale.
Se invece voglia soltanto recuperare il prezzo senza ottenere la restituzione della cosa, il venditore potrà agire, a seconda del titolo di cui è in possesso, con giudizio ordinario ovvero proponendo ricorso per decreto ingiuntivo. A tal fine si rinvia all’apposita trattazione nella parte relativa al RECUPERO CREDITI.
Procedimento e tempi:
se la questione sul contratto di compravendita approda ad un giudizio si tratterà allora di procedimento per la dichiarazione di risoluzione, nullità, annullamento, rescissione e risarcimento del danno per le varie fattispecie che possano verificarsi (ad esempio evizione, vizi…). Di conseguenza, il procedimento sarà di norma quello ordinario con conseguente incertezza sui tempi processuali, salvo che si tratti di causa di valore inferiore ad € 5.000,00 nel qual caso il procedimento potrà essere validamente instaurato davanti al Giudice di Pace ed in quest’ipotesi si avrà una notevole accelerazione dei tempi in quanto la causa si svolgerà in massimo tre udienze, concludendosi di norma nell’arco di qualche mese.

Necessità dell’assistenza del difensore:
nel procedimento per la dichiarazione di risoluzione, nullità, annullamento, rescissione e risarcimento del danno sarà necessaria l’assistenza del difensore, salvo che si tratti di cause di competenza del Giudice di Pace ove il privato può stare in giudizio personalmente se il valore non supera gli € 516,40 ovvero anche oltre su autorizzazione con decreto del Giudice di Pace a seguito di istanza, anche orale, della parte interessata.

Attività prestata da MSconsulenze:
MSconsulenze con specifiche competenze in materia potrà rispondere alle Vostre esigenze fornendo CONSULENZE su problematiche specifiche in ordine al contenuto del contratto di compravendita, nonché provvedere direttamente alla REDAZIONE di CONTRATTI di compravendita.
Qualora invece la questione di interesse dell’Utente concerna fattispecie di ritenuta sussistenza dei requisiti per agire per la nullità, l’annullamento, la rescissione o la risoluzione del contratto di compravendita già in essere, ovvero per il risarcimento dei danni da evizione o vizi del bene oggetto del contratto, MSconsulenze presterà la propria attività:
– innanzitutto, mediante prestazione di CONSULENZA sulla fattispecie di interesse;
– nella fase stragiudiziale, mediante la redazione ed il riscontro di DIFFIDE e LETTERE, sia in nome dell’Utente che del professionista, nonché seguendovi nella trattativa volta alla CONCILIAZIONE della controversia e nella redazione di SCRITTURE PRIVATE ed ATTI di TRANSAZIONE.
– in giudizio, mediante la redazione di ATTI GIURIDICI e l’ASSISTENZA nel corso di tutto il procedimento susseguente.
A tal fine, si prega di inviare richiesta contenente compiuta indicazione delle problematiche del caso di interesse. Stante la vastità della materia, risulta pressoché impossibile esemplificare i punti sui quali dovrà vertere la richiesta di consulenza, pertanto ci si riserva di chiedere ulteriori delucidazioni dopo aver visionato la richiesta inoltrata.