DOMANDA DI RIABILITAZIONE
CHE COS’E’ LA RIABILITAZIONE
La riabilitazione (art. 178 c.p.) estingue le pene accessorie ovvero:
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l’interdizione dai pubblici uffici,
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l’interdizione da una professione o da un’arte,
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l’interdizione legale, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese,
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l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
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la decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dell’esercizio di essa,
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la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte,
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la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
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Estingue altresì ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
QUANDO VIENE CONCESSA LA RIABILITAZIONE
La riabilitazione viene concessa (art. 179 c.p.) quando siano decorsi almeno 3 anni (almeno 8 per i recidivi e 10 per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta, e il condannato: - abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; - non sia stato sottoposto a misura di sicurezza (tranne nel caso di espulsione dello straniero dello Stato o di confisca); - abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti da reato (salva l’ipotesi che non sia in grado di adempierle). ATTENZIONE: la riabilitazione può essere revocata (art. 180 c.p.). Ciò accade quando la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflittaq la pena della reclusione non inferiore a 2 anni od un’altra pena più grave.
LA DOMANDA DI RIABILITAZIONE
La richiesta di riabilitazione è presentata dall’interessato al Tribunale di Sorveglianza il quale è competente anche per la revoca, sempre che questa non sia intervenuta a seguita di altra sentenza di condanna (art. 683 c.p.p.). Nell’istanza devono essere indicati tutti gli elementi che giustifichino la riabilitazione con la necessaria documentazione.
L’Avv. Martino Spimpolo si propone, pertanto, per assistere la persona che intenda chiedere la riabilitazione nella redazione dell’apposita istanza e come difensore della stessa nella fase procedimentale.
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