I CONTRATTI
La definizione di “contratto” che si rinviene nel Codice Civile è quella di “accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 Codice Civile). Dunque, ci si troverà di fronte ad un contratto ogni qual volta due o più persone si accordino tra loro riguardo un bene, intendendosi appunto per “bene” un’entità suscettibile di avere valore economico.
È, pertanto, evidente come nella realtà di tutti i giorni le persone di fatto stipulino tra loro le tipologie più svariate di rapporti contrattuali. Ad esempio, i più comuni gesti della vita quotidiana integrano in realtà fattispecie di tipo contrattuale; di norma si tratta di accordi conclusi oralmente, si pensi all’acquisto della colazione al bar (contratto di compravendita di beni mobili: croissant e cappuccino!) oppure all’utilizzo dei mezzi pubblici (contratto di trasporto) od al prestito di un libro da parte di un amico (comodato) e così via… Tanto più variegata e multiforme è la panoramica della contrattualistica se si consideri che oltre ai contratti nominati (quelli cioè espressamente previsti e disciplinati nel Codice Civile o da Leggi speciali) è possibile per i privati concludere anche contratti atipici, non appartenenti ai tipi previsti dalla legge.
Nell’esposizione che segue si darà conto dei rimedi che le parti possono utilizzare a fronte dell’inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto e si indicheranno altresì alcune caratteristiche dei principali contratti nominati, tenendo conto in particolare di quelli più invalsi nell’uso di tutti i giorni e delle recenti modifiche legislative, tra le quali spicca il “Codice del Consumo”. Di seguito si indicano le varie ipotesi in cui il contratto concluso tra le parti può venir meno:
Cenni saranno dati con riferimento ai singoli contratti di più frequente utilizzo:
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