TUTELA DELLE PERSONE
Sotto la dizione generica “TUTELA delle PERSONE” si intende qui comprendere tutti quei rimedi volti a garantire l’effettività dei diritti di soggetti che per le più disparate ragioni non sono in grado di farvi fronte autonomamente.
Si tratterà quindi di seguito dei casi di SCOMPARSA, ASSENZA, MORTE PRESUNTA, ove la situazione di incertezza relativa alla permanenza in vita del soggetto fa sì che sussistano i presupposti per l’attivazione di meccanismi volti alla preservazione del patrimonio della persona di cui non si ha più notizia, nonché alla tutela di coloro che acquisirebbero validamente diritti sui beni della medesima, in caso di suo decesso.
Successivamente, si passerà ad evidenziare i rimedi preposti dall’ordinamento in favore dei soggetti che siano in tutto od in parte privi di autonomia e dunque le ipotesi dell’AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO, INABILITAZIONE ed INTERDIZIONE.
Da ultimo, per completare la panoramica, cenni saranno fatti all’istituto degli ALIMENTI, trattandosi anche in questo caso di disposizioni volte a tutelare soggetti che per l’età od altre condizioni disagiate vengano a trovarsi in stato di bisogno e necessitino pertanto di particolare tutela, in questo caso nella forma della contribuzione economica.
|