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Titolo II
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Contravvenzioni concernenti l’attività sociale della Pubblica Amministrazione

Questo titolo consta solo di tre articoli:

Art. 731 c.p. (inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori) in base al quale è punito “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare”.

L’art. 732 c.p. è stato abrogato.

L' art. 733 c.p. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) punisce “chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante  pregio se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale”.

Infine, l’art. 734 c.p. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) punisce “chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità”.

  

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