Contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
In realtà si tratta del titolo 2bis ed è costituito da un solo articolo:
Il 734 bis c.p. (divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale) in base al quale è punito “chiunque, nei casi di delitti previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinques, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinques e 609 octies c.p., divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso”.
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