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Delitti contro l’amministrazione della giustizia
Per amministrazione della giustizia si fa riferimento alla tutela a 360 gradi della giustizia intesa come applicazione del diritto.
Fra i delitti da ricordare :
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L’art. 361 c.p. che punisce “il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni”.
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L’ art. 367 c.p. (simulazione di reato), invece, punisce “chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula la tracce di un reato in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo".
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L’art. 368 c.p. tratta del reato di calunnia: punisce “chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato”.
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Ancora, di particolare rilievo è il reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 c.p. in base al quale è punito “chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità Giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto in parte, ciò che sia intorno ai fatti sui quali è interrogato”.
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L’art. 388 c.p., infine, punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
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