Delitti contro il patrimonio
Il concetto di patrimonio va inteso in senso civilistico. I delitti contro il patrimonio sono suddivisi in due grandi categorie: quelli contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone e quelli contro il patrimonio mediante frode.
A) Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone:
Il furto (artt. 624 – 625 c.p.) consiste nel fatto di “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”. Il furto così considerato è aggravato se ricorrono le circostanze indicate all’art. 625 c.p. quali:
-
1) l’aver usato violenza sulle cose o aver utilizzato un qualsiasi mezzo fraudolento;
-
2) l’aver addosso armi o narcotici, senza farne uso;
-
3) l’aver usato destrezza;
-
4) aver commesso il fatto da parte di tre o più persone o anche da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;
-
5) l’aver commesso il fatto sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicolo, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrino cibi o bevande;
-
6) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
-
7) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in greggi o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
La rapina (art. 628 c.p.), invece, è caratterizzata dall’impossessamento di cose mobili altrui e dall’uso di violenza o minaccia alla persona. Può essere propria quando, cioè, chiunque “per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene”, o impropria quando “chiunque adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità”.
Il delitto di estorsione (art. 629 c.p.), invece, prevede che venga punito “chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
Il reato di danneggiamento è previsto dall’art. 635 c.p. in base al quale è punito “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui”.
B) Delitti contro il patrimonio mediante frode:
l’art. 640 c.p. regola il delitto di truffa: e punito “chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
Rientra nei delitti conto il patrimonio il reato di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.): è punito “chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, della passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.
All’art. 644 c.p. viene descritta la fattispecie del reato di usura: è punito “chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 643 c.p. si fa da dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari”.
Alll’art. 646 c.p. il delitto di appropriazione indebita stabilisce che è punito “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di danaro o di cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”.
L’art. 648 c.p. definisce la ricettazione: è punito “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare”.
Compie il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
|