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Delitti contro la personalità dello Stato
Ovvero delitti di tipo politico poiché, ai sensi dell’art. 8 III comma c.p., “offendono un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino”.
Da ricordare:
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Art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico). E’ stato radicalmente modificato a seguito dei fatti dell’11 settembre 2001 dando rilevanza penale al “fine di terrorismo”; in tale ottica si pone il nuovo III comma il quale stabilisce che “ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale”.
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Sempre in tema di atti di terrorismo l’art. 280 bis c.p. in base al quale viene punito chiunque “per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali”.
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L’art. 289 bis c.p. è relativo all’ipotesi di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
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