LA DETENZIONE DOMICILIARE
La misura alternativa della detenzione domiciliare è regolata dall’art. 47 ter dell’Ordinamento Penitenziario e può trovare applicazione nei confronti del condannato ad un pena detentiva non superiore a 4 anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto. In prativa, la detenzione domiciliare consiste nel far scontare al condannato la pena detentiva nella propria abitazione o in altro luogo di provata dimora o in un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. La suddetta misura alternativa trova applicazione solo nei confronti delle seguenti persone:
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donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
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padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
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persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti, con i presidi sanitari territoriali;
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persona di età superiore ai sessanta ani se inabile anche parzialmente;
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persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
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Il comma 1bis dell’art. 47 ter O.P. prevede, inoltre, l’applicazione della detenzione domiciliare anche nei confronti del soggetto che deve espiare una pena detentiva non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, quando ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
La detenzione domiciliare viene revocata quando vengono meno le condizioni sopra riportate o quando il comportamento del soggetto che ne beneficia è contrario alla legge o alle prescrizioni dettate ed appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
Si segnala, poi, la detenzione domiciliare speciale (art. 47 quinques O.P.) in base alla quale le condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o inaltro luogo di privata dimora, o in un luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo.
LA RICHIESTA DI DETENZIONE DOMICILIARE
L’istanza va proposta dall’interessato (anche tramite legale) al Tribunale di Sorveglianza competente. Per le modifiche della misura in corso è, invece, competente direttamente il Magistrato di Sorveglianza competente. L’istanza deve necessariamente contenere tutti i dati che giustifichino l’applicazione della misura alternativa richiesta. Il Tribunale, qualora decida di concedere la misura sulla base degli elementi che la giustificano, può disporre l’applicazione di specifiche modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte
L’Avv. Martino Spimpolo si propone, pertanto, come difensore della persona che intende richiedere la citata misura alternativa alla pena detentiva sia per la redazione dell’istanza che per l’assistenza nel procedimento instaurando.
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