|
Figlio naturale è quello nato al di fuori del matrimonio. Attualmente la filiazione naturale è totalmente parificata a quella legittima, sia con riguardo ai diritti/doveri personali dei genitori nei confronti dei figli e viceversa, sia con riguardo alle questioni di natura successoria.
Il figlio naturale può sempre essere riconosciuto da uno od entrambi i genitori, sia all'atto della nascita, sia successivamente attraverso un atto giuridico volontario - appunto il riconoscimento fatto mediante una dichiarazione avanti all'ufficiale di Stato Civile - ovvero attraverso un provvedimento giudiziale, agendo per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.
Soltanto per un caso è a tutt'oggi prevista la non riconoscibilità dl figlio, ovverosia con riguardo ai figli incestuosi se i genitori all'epoca del concepimento conoscevano entrambi la il vincolo tra loro esistente. Il figlio nato da incesto, seppure non riconoscibile, ha tuttavia la possibilità di agire nei confronti dei genitori per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione.
Il figlio naturale riconoscibile può, poi, sempre essere legittimato dai genitori attraverso due modalità, precisamente nel caso di susseguente matrimonio tra i genitori medesimi, ovvero per provvedimento del giudice.
|