L’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
La misura alternativa alla detenzione dell’affido in prova al servizio sociale è regolata dall’art. 46 dell’Ordinamento Penitenziario e può trovare applicazione solo nei casi in cui la pena inflitta non supera i 3 anni. Consiste, in pratica, nella possibilità per il condannato che ne fa richiesta di scontare il residuo pena o la pena (se questa comunque non supera i 3 anni) svolgendo un’attività che viene considerata di “servizio sociale”. Se il periodo “in prova” ha esito positivo, ne consegue l’estinzione della pena e degli altri effetti penali.
LA RICHIESTA DI AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
L’istanza va proposta, qualora la sentenza di condanna alla pena detentiva non abbia ancora avuto inizio, dall’interessato o da suo difensore alla Procura della Repubblica – Ufficio esecuzione penali presso il Tribunale competente per l’ulteriore inoltro al Tribunale di Sorveglianza cui fa riferimento. Se la pena detentiva è già in esecuzione, la suddetta istanza può essere depositata al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione. L’istanza deve necessariamente contenere tutti i dati che giustifichino l’applicazione della misura alternativa richiesta. Per la decisione, il Magistrato di Sorveglianza tiene conto del comportamento del soggetto richiedente nel periodo precedente alla richiesta. Qualora il Magistrato ritiene vi siano elementi idonei a concedere la misura alternativa, ne dispone l’applicazione con l’indicazione di tutte le prescrizioni che il condannato dovrà attendere. Per tutta la fase di durata della misura, il soggetto beneficiario del provvedimento è controllato periodicamente dal servizio sociale cui è stato affidato, il quale riferirà periodicamente sul comportamento sociale dell’affidato e sul suo effettivo stato di reinserimento sociale (ovvero lo scopo primario della misura alternativa alla detenzione). Si ricorda, infatti, che qualora l’affidato non dia prova di un corretto inserimento sociale o non adempia alle prescrizione impostegli, verrà revocata la misura.
L’Avv. Martino Spimpolo si propone, pertanto, come difensore della persona che intende richiedere la citata misura alternativa alla pena detentiva sia per la redazione dell’istanza che per l’assistenza nel procedimento instaurando.
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