LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO
Quanto ai contratti di locazione di immobili non adibiti ad uso di civile abitazione, essi ad oggi rimangono disciplinati dalla Legge n. 392 del 1978.
L'importo del canone può essere liberamente determinato dalle parti, ma nei primi 3 anni non potrà subire variazioni e succesivamente solo entro il 75%.
La durata minima del contratto è di 6 anni (per attività alberghiera sono 9).
Il conduttore ha alcune prerogative importanti: 1. se il contratto viene meno per cause diverse dal suo inadempimento o recesso, avrà diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento; 2. può sublocare e cedere a terzi il contratto di sua iniziativa, senza previo consenso del proprietario,se insieme ceda anche l'azienda; 3. ha diritto di prelazione se il proprietario intende vendere l'immobile.
Attività svolta da MSconsulenze: MSconsulenze potrà rispondere alle Vostre esigenze, mediante la prestazione di CONSULENZA sulla corispondenza del contratto di locazione già sottoscritto o da sottoscrivere alle disposizioni di legge e potranno altresì predisporre il CONTRATTO di locazione, sulla base delle specifiche esigenze indicate dall'Utente. Inoltre l'attività di MSconsulenze potrà essere richiesta anche per la tutela di ciascuna delle parti del contratto che ravvisi in corso di esecuzione di esso o comunque dopo la sua sottoscrizione ipotesi di invalidità o comportamenti dell'altra parte contrari alle disposizioni contrattuali. Sul punto si rinvia alle sezioni "TUTELA DEL CONDUTTORE - INQUILINO" e "TUTELA DEL LOCATORE - PROPRIETARIO".
A tal fine si prega di inviare circostaziata richiesta contenente, in particolare: - data di stipulazione del contratto, se già in essere; - tipo di immobile locato o da locare; - importo del canone; - clausole sulla cui invalidità si discute ovvero comportamenti dell'altra parte contrari alle disposizioni contrattuali; nonchè tutto quant'altro si renda necessario ai fini della chiarificazione della fattispecie di interesse dell'Utente. |