LA VENDITA FORZATA
La vendita forzata è quel procedimento che serve per raggiungere il risultato di dare soddisfazione al creditore, quando il credito abbia ad oggetto una somma di denaro.
Attraverso la vendita i beni del debitore vengono trasformati in denaro per consentire la soddisfazione del creditore. Per procedere con la vendita deve essere depositata apposita Istanza al Tribunale, decorsi non meno di 10 e non oltre 90 giorni dal pignoramento. A seguito del deposito dell’istanza il Giudice sentirà le parti in apposita udienza e quindi la vendita potrà essere disposta:
in questo caso vi sarà una pubblica gara (ASTA) con offerte successive in aumento che avverrà o in udienza avanti al Giudice dell’Esecuzione, oppure avanti ad un Notaio o Commercialista delegato dal medesimo Giudice;
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SENZA INCANTO (o a mezzo di commissionario)
In questo caso il Giudice dell’Esecuzione incarica appunto un commissionario che dovrà vendere il bene per contanti partendo da un prezzo base fisso stabilito dal Giudice medesimo.
Attività svolta da MSconsulenze: vedi RECUPERO CREDITI
L’ASSEGNAZIONE
Anziché chiedere la vendita forzata, il creditore potrà chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, che può essere di due tipi:
consiste nella vendita dei beni pignorati al creditore medesimo. A tal fine il creditore dovrà versare il prezzo come qualsiasi altro acquirente;
Consiste nell’attribuzione al creditore che lo richieda a titolo satisfativo, quindi quale adempimento del credito, senza che egli debba versare alcuna somma di denaro. Se il valore del bene però è superiore al credito il creditore dovrà versare una somma a titolo di conguaglio.
Attività svolta da MSconsulenze: vedi RECUPERO CREDITI
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