Al debitore cui siano stati pignorati dei beni è data facoltà di chiedere la conversione del pignoramento, purché ne faccia istanza prima che ne sia disposta la vendita.
A tal fine il debitore depositerà in Tribunale un’istanza insieme a una somma non inferiore ad un quinto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.
Con quest’istanza il debitore chiederà che i beni o crediti pignorati siano sostituiti da una somma di denaro.
Sarà poi il Giudice a stabilire la somma da sostituire ai beni pignorati, dopo aver sentito personalmente le parti in udienza.
In particolare, se il pignoramento riguarda beni immobili il Giudice potrà disporre che il debitore versi la somma rateizzata entro un termine massimo di 18 mesi.