Cos’è la vendita forzata?
La vendita forzata è quel procedimento che serve per raggiungere il risultato di dare soddisfazione al creditore, quando il credito abbia ad oggetto una somma di denaro.
Attraverso la vendita i beni del debitore vengono trasformati in denaro per consentire la soddisfazione del creditore.
Per procedere con la vendita, decorsi non meno di 10 e non oltre 90 giorni dal pignoramento, deve essere depositata apposita istanza al Tribunale .
A seguito del deposito dell’istanza il Giudice ascolta le parti in apposita udienza e dispone la vendita.
Le tipologie di vendita forzata
CON INCANTO
In questo caso si svolge una pubblica gara (ASTA) con offerte successive in aumento che avviene o in udienza dinanzi al Giudice dell’Esecuzione, oppure davanti ad un Notaio o Commercialista delegato dal medesimo Giudice.
SENZA INCANTO
(o a mezzo di commissionario)
In questo caso il Giudice dell’Esecuzione incarica un commissionario che dovrà vendere il bene per contanti partendo da un prezzo base fisso stabilito dal Giudice medesimo.
Cos’è l’assegnazione?
In alternativa alla vendita forzata, il creditore potrà chiedere l’assegnazione dei beni pignorati.
In questo caso il creditore sceglie di farsi assegnare la proprietà dei beni pignorati per veder ripagato il suo credito.
Se il valore dei beni assegnati è superiore al valore del credito il creditore deve corrispondere la differenza al debitore, mentre se il valore dei beni assegnati è inferiore al valore del credito il creditore può agire per ottenere anche la differenza.
Anche l’assegnazione come la vendita forzata è di due tipologie.
Le tipologie di assegnazione
ASSEGNAZIONE VENDITA
Questo tipo di assegnazione consiste nella vendita al creditore dei beni pignorati.
A tal fine il creditore deve versare il prezzo come qualsiasi altro.
ASSEGNAZIONE SATISFATTIVA
Consiste nell’attribuzione del bene del debitore al creditore che lo richiede quale integrale soddisfazione del credito, senza versare alcuna somma di denaro.
Se il valore del bene però è superiore al credito il creditore deve versare una somma a titolo di conguaglio.
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