IL PIGNORAMENTO
Il pignoramento è l’atto con il quale inizia l’esecuzione forzata vera e propria. Esso consiste nell’ingiunzione che l’Ufficiale Giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre determinati beni alla garanzia del credito.
In sostanza, avviene che l’Ufficiale Giudiziario si reca presso il debitore munito del TITOLO ESECUTIVO e del PRECETTO; giunto presso il debitore l’Ufficiale Giudiziario verifica se vi sono dei beni che possono essere valido oggetto di VENDITA per l’importo richiesto dal creditore. Individuati i beni, l’Ufficiale Giudiziario redige verbale e comunica al debitore che da quel momento non potrà disporre dei beni medesimi, cioè non potrà trasferirli né, tanto meno, venderli o cederli a terzi a qualunque titolo.
Si precisa che se il debitore col pignoramento è nominato custode dei beni pignorati. Pertanto, il debitore sarà PERSEGUIBILE PENALMENTE, in particolare per il reato di MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE se compia atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia del credito, oppure renda false dichiarazioni o ometta di rispondere all’Ufficiale Giudiziario che gli chieda dell’esistenza di altri beni utilmente pignorabili.
Particolari disposizioni sono dettate per il caso di pignoramento avente ad oggetto beni immobili, beni immobili in comunione, beni che si trovano presso terzi.
Attività svolta da MSconsulenze: vedi RECUPERO CREDITI
LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO
Al debitore, al quale siano stati pignorati dei beni, è data facoltà di chiedere la conversione del pignoramento, purchè ne faccia istanza prima che sia disposta la vendita.
A tal fine il debitore depositerà un’istanza in Tribunale, insieme all’istanza andrà necessariamente depositata una somma non inferiore ad un quinto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento. Con quest’istanza il debitore chiederà che i beni o crediti pignorati siano sostituiti da una somma di denaro.
Sarà poi il Giudice a stabilire la somma da sostituire ai beni pignorati, dopo aver sentito personalmente le parti in udienza. In particolare, se il pignoramento riguardava beni immobili il Giudice potrà disporre che il debitore versi la somma rateizzata entro un termine massimo di 18 mesi.
Attività svolta da MSconsulenze: vedi RECUPERO CREDITI
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