Cosa vuol dire “esecuzione forzata in forma specifica”
L’esecuzione forzata in forma specifica è l’attuazione di una prestazione specifica ovvero la consegna od il rilascio di una cosa determinata in favore del creditore.
Perché si fa l’esecuzione forzata?
Può capitare che il debitore non osservi i suoi obblighi.
Quando l’obbligazione rimane inadempiuta e non ha come oggetto una somma di denaro ma beni mobili o immobili detenuti o occupati dal debitore si può intervenire con la vendita di tali beni per raggiungere il soddisfacimento del creditore.
Ma in determinati casi la vendita e/o l’assegnazione possono in concreto non essere idonee al raggiungimento dello scopo della soddisfazione del creditore, pertanto l’ordinamento prevede diverse e adeguate forme di esecuzione .
Le forme di esecuzione forzata
ESECUZIONE PER CONSEGNA
Si applica quando oggetto dell’obbligazione è la consegna di una cosa mobile che si trova presso il debitore o presso terzi.
In questo caso l’Ufficiale Giudiziario si recherà nel luogo in cui si trova la cosa e se la farà consegnare dal debitore per poi a sua volta restituirla al creditore.
ESECUZIONE PER RILASCIO
Si applica quando oggetto dell’obbligazione è la consegna di un bene immobile, occupato dal debitore o da terzi per suo conto.
In questo caso l’Ufficiale Giudiziario 10 giorni prima di procedere avviserà la parte tenuta al rilascio del giorno ed ora in cui si recherà presso l’immobile, notificandogli apposito atto (preavviso di sloggio).
Nella data ed ora stabiliti l’Ufficiale Giudiziario si recherà in loco ed inviterà la parte a rilasciare l’immobile. Ma se sussistono validi motivi lo sloggio potrà essere rinviato.
Se la parte si rifiuta di lasciare l’immobile l’Ufficiale Giudiziario potrà avvalersi della Forza Pubblica.
ESECUZIONE DI OBBLIGHI DI FARE/NON FARE
In tal caso, notificati al debitore titolo esecutivo e precetto il creditore dovrà depositare un ricorso al Giudice dell’Esecuzione affinché determini le modalità concrete dell’esecuzione.
Dopo aver sentito le parti in udienza, il Giudice dell’Esecuzione nominerà l’Ufficiale Giudiziario e gli altri soggetti che dovranno provvedere alla realizzazione o distruzione dell’opera a spese dell’obbligato.
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